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Angelo Galantino

Din wa Dawla: quando la legge di Dio entra nell'urna

2026-05-01 08:52

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Din wa Dawla: quando la legge di Dio entra nell'urna

Sharia, fiqh e il paradosso normativo delle democrazie occidentali

Ogni ordinamento giuridico poggia su un principio di legittimazione: la norma vale perché proviene da una fonte riconosciuta come autorevole. Nelle democrazie liberali occidentali quella fonte è il popolo, il quale attraverso rappresentanti eletti produce norme revocabili e riformabili nel tempo. Nella tradizione giuridica islamica nella sua formulazione classica quella fonte è Dio: la sharia, il corpus normativo ricavato dal Corano e dalla Sunna, è per definizione immutabile. Nessun parlamento, nessuna corte, nessun referendum possiede l'autorità di modificarla o abrogarla.

Qui sta il punto. Non si tratta di un conflitto di contenuto, da risolvere caso per caso confrontando singole norme islamiche con le leggi vigenti. Si tratta di un conflitto di architettura: due principi di legittimazione opposti che non possono occupare lo stesso spazio giuridico senza che uno dei due ceda.

 

Sharia e fiqh: una distinzione che il dibattito pubblico ignora

Il dibattito pubblico tratta sharia e fiqh come sinonimi. Non lo sono e la differenza è tutt'altro che accademica.

La sharia è il diritto rivelato. Immutabile per definizione, perché espressione della volontà divina. Il fiqh è la giurisprudenza islamica elaborata nel corso dei secoli dai giureconsulti, i fuqaha: l'applicazione pratica e storicamente contestualizzata della sharia ai casi concreti della vita civile e penale, articolata nelle quattro grandi scuole interpretative sunnite, hanafita, malikita, shafi'ita e hanbalita. Il fiqh è opera umana, revisionabile, variabile da scuola a scuola e da epoca a epoca.

Nei discorsi dei movimenti islamisti contemporanei questa distinzione viene sistematicamente cancellata. Elaborazioni del fiqh storicamente determinate vengono presentate come diretta trascrizione della sharia, acquisendo una sacralità che non appartiene loro per natura ma che le rende molto più difficili da contestare. È un meccanismo retorico con conseguenze politiche concrete: opinioni giuridiche umane, negoziabili in linea di principio, vengono sottratte al dibattito razionale attraverso la loro riconduzione alla sfera del divino.

 

Din wa Dawla: religione e Stato come sistema totale

Il Cristianesimo ha separato il potere temporale da quello spirituale. Lentamente, faticosamente, attraverso secoli di conflitti tra papato e impero, la Riforma, l'Illuminismo e il costituzionalismo moderno. Il passo evangelico "Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio" è diventato nel tempo il fondamento culturale di quella separazione. Non era una teoria politica moderna ma ne ha reso possibile lo sviluppo.

L'Islam politico contemporaneo muove nella direzione opposta.

La formula araba al-islamu dinun wa dawla, "l'Islam è religione e Stato", costituisce il principio cardinale dell'islamismo del Novecento e del Duemila. Le sfere sociale, culturale, giuridica, politica ed economica non sono domini separati ma sono tutte sussunte all'interno di un unico sistema normativo di fonte religiosa. Il Corano non è soltanto un libro di preghiere: è, nell'elaborazione dei teorici islamisti, una costituzione alternativa. Un codice civile, un diritto di famiglia, un sistema penale, un progetto politico.

Questo principio affonda le sue radici nel pensiero di Hassan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani nel 1928, e di Sayyid Mawdudi, il quale elaborò il concetto di "teo-democrazia": un sistema in cui il popolo governa formalmente ma entro i confini immutabili della legge divina, con il risultato pratico che il legislatore umano non legifera ma si limita ad applicare norme già date e non negoziabili. È un modello che inverte la direzione della sovranità popolare senza abolirla formalmente. E questa non è una sottigliezza: è esattamente la strategia.

Va detto con la precisione che il tema richiede: la letteratura specialistica considera questa identificazione totale tra religione e Stato non un dato eterno dell'Islam bensì una costruzione moderna, elaborata in risposta alla sfida della secolarizzazione. Non è l'Islam nella sua interezza storica. È il progetto politico con cui i movimenti islamisti si presentano oggi nell'arena europea.

 

I casi europei: dalla predicazione all'istituzione

Il precedente europeo più studiato è quello belga. Il movimento Sharia4Belgium, fondato ad Anversa nel marzo 2010 da Fouad Belkacem, noto con il nome di Abu Imran, si propose apertamente di sostituire l'ordinamento democratico con la legge coranica, operando nel pieno rispetto formale delle libertà di espressione e di associazione garantite dallo Stato di diritto. Attraverso una predicazione sistematica il movimento reclutò decine di giovani, inviandone un numero significativo a combattere in Siria e Iraq. Le autorità belghe sciolsero il movimento nel 2012 e il fondatore fu condannato in via definitiva nel 2014, continuando a essere considerato dalle autorità belghe una minaccia permanente alla sicurezza pubblica.

Il caso austriaco del 2025 apre un fronte diverso ma ugualmente rivelatore. Il 19 agosto 2025, il Tribunale Regionale Civile di Vienna ha confermato un lodo arbitrale fondato esplicitamente sulla legge islamica, emesso in una controversia tra due privati cittadini che avevano contrattualmente concordato di affidarsi a un tribunale arbitrale di ispirazione shariatica. Il lodo aveva condannato una delle parti al pagamento di 320.000 euro e il tribunale lo ha ritenuto compatibile con l'ordine pubblico austriaco applicando il principio della libertà contrattuale. La pronuncia ha provocato reazioni trasversali e ha spinto il partito di governo ad annunciare un intervento legislativo correttivo. Il punto non è la singola fattispecie. Il punto è il principio che essa stabilisce: la libertà contrattuale, caposaldo degli ordinamenti liberali, può diventare in assenza di argini normativi espliciti un varco sistematico per l'introduzione di sistemi giuridici paralleli all'interno dell'ordinamento statale.

 

L'Italia: quando il manifesto elettorale recita la Bismillah

In Italia i segnali della stessa traiettoria si moltiplicano con una velocità crescente e assumono una forma che merita un'analisi specifica.

Per le elezioni comunali di Venezia, sette candidati della comunità bengalese sono stati inseriti in liste di centrosinistra. Il materiale elettorale di almeno due di essi, redatto in lingua bangla, si apre con la formula "Bismillah ir-rahman ir-rahim", nel nome di Allah, il misericordioso, il compassionevole, invitando esplicitamente la comunità a votare in quanto bengalesi e islamici. Non in quanto cittadini italiani. Non in base a un programma politico. In base all'appartenenza confessionale. Ad Agrigento, una cittadina italiana “convertita” all'Islam si è presentata con un manifesto elettorale bilingue italo-arabo accompagnato da una fotografia in hijab. A Lecco si contano circa dieci candidati musulmani in diverse liste. Il fondatore del movimento Musulmani per Roma 2027 ha elaborato pubblicamente la proiezione secondo cui, se in occasione delle elezioni amministrative del 2027 si candidassero dieci esponenti islamici in ciascuno dei duemila comuni al voto, l'Italia conterebbe ventimila candidati di ispirazione islamica. Il bacino elettorale di riferimento è stimato in oltre un milione di aventi diritto di fede islamica, tra naturalizzati e nati in Italia da genitori stranieri, in rapida crescita nel quinquennio 2021-2025.

Il paradigma sottostante è di una chiarezza disarmante: sei musulmano, quindi vota un musulmano. Non si vota un programma politico. Si vota un'identità religiosa. Si vota un dogma.

È esattamente la stessa struttura logica che una parte significativa della politica occidentale progressista ha storicamente osteggiato quando declinata nella formula "Dio, Patria e Famiglia": la critica, in quel caso, era che la religione non debba entrare nelle urne, che la fede non costituisca un programma di governo e che l'appartenenza confessionale non possa essere un criterio di voto in una democrazia laica. Princìpi condivisibili. Ma evidentemente applicati in modo selettivo, poiché lo stesso paradigma, quando si presenta in chiave islamista, non suscita la medesima reazione critica. Il doppio standard non è una curiosità retorica: è un elemento strutturale del problema.

 

Il quadro giuridico europeo e i suoi limiti

La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affrontato la questione in modo diretto. Nella sentenza Refah Partisi e altri contro Turchia del 13 febbraio 2003 ha stabilito che lo scioglimento di un partito politico il cui programma miri a instaurare uno Stato fondato sulla sharia è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha argomentato che un ordinamento fondato sulla sharia diverge chiaramente dai valori convenzionali, in particolare riguardo al diritto penale, alla condizione giuridica della donna e al principio di uguaglianza tra cittadini di fede diversa. Ha precisato inoltre che la libertà di religione attiene alla sfera della coscienza individuale e non al campo del diritto privato e pubblico.

Questa pronuncia fissa un limite giuridico di rango sovranazionale ma disciplina esclusivamente i partiti che dichiarano esplicitamente l'obiettivo di instaurare uno Stato shariatico. Non intercetta i processi graduali di pressione normativa che si sviluppano al di sotto di quella soglia di esplicitazione. Ed è esattamente in quello spazio che si muovono i movimenti islamisti europei più avveduti.

 

Il paradosso democratico

La riflessione più impegnativa non riguarda i movimenti radicali, che rimangono giuridicamente perimetrabili con gli strumenti esistenti, ma la logica interna del processo democratico stesso.

Le democrazie liberali fondano la propria legittimità sulla regola della maggioranza. Una maggioranza demograficamente e politicamente consolidata potrebbe, nel rispetto formale di tutte le procedure democratiche, orientare la legislazione ordinaria verso norme compatibili con i precetti islamici in materia di diritto familiare, diritto successorio, disciplina degli istituti finanziari e regolamentazione dei costumi pubblici. Qualora si raggiungessero le soglie qualificate previste dai diversi ordinamenti, maggioranze parlamentari rafforzate eventualmente accompagnate da referendum popolari, diventerebbero teoricamente accessibili anche le norme di rango costituzionale, incluse quelle che sanciscono la separazione tra religione e Stato.

Non è uno scenario imminente in nessun paese dell'Europa occidentale. È però una possibilità logicamente inscritta nella struttura stessa del governo democratico. I movimenti islamisti più elaborati ne sono consapevoli: la partecipazione alle elezioni, la presentazione di candidati, la mobilitazione referendaria non sono elementi di integrazione nell'ordine democratico ma strumenti per modificarlo dall'interno, sfruttando le regole di un sistema che si intende progressivamente sostituire.

La risposta istituzionale non può essere né la soppressione delle libertà democratiche né l'acquiescenza verso forme di pluralismo giuridico incompatibili con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali. Richiede una difesa esplicita e consapevole di princìpi che troppo spesso si danno per scontati: unicità del sistema giuridico applicabile a tutti i cittadini indipendentemente dall'appartenenza confessionale, irrinunciabilità dei diritti individuali rispetto a qualsiasi fonte di autorità che pretenda di negarli e separazione netta tra spazio pubblico laico e pratiche religiose private.

La sentenza di Vienna del 2025 dimostra che questa difesa non può essere data per acquisita.

 

C'è qualcosa di vertiginoso, in fondo, nel constatare che la democrazia è forse l'unico sistema di governo abbastanza perfetto da aver incluso, tra i propri strumenti, anche quelli per la propria dissoluzione.

 

 

Sharia, fiqh e il paradosso normativo delle democrazie occidentali